Lo Statuto

ATTO PUBBLICO in data Il Luglio 1970, stipulato dal Dr. Mario Altea / rep. 49263 – fasc. 20896, registrato a Tempio Pausania il 17.07.1970 N. 877 – VoI. 161 – Mod. 1, trascritto il 28.07.1970 al n. 1396 reg. particolare, caso 1658 reg. d’ordine modo 60.

MODIFICATO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell’11 agosto 1979 – atto Dr. Emilio Acciaro – rep. 11202 -. fasc. 3873 – registrato a Tempio Pausania il 24.08.1979 N. 1886 – Mod. 1 – VoI. 183. (mod. valide dal 15.06.1977)

MODIFICATO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 14 agosto 2001 – Verbale Assemblea – Presidente Avv. Mario Martelli – Segretaria Ragioniera Maria Vittoria Roych (modifiche valide dal 15.08.2001)

STATUTO DEL CONSORZIO denominato “CONSORZIO DEI PROPRIETARI DI PUNTA SARDEGNA E DI PORTO RAFAEL”, con sede a PALAU.

Costituzione, sede, durata

Art. 1. È costituito un consorzio denominato “Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna e di Porto Rafael” tra i proprietari dei terreni e relative costruzioni, in Comune di Palau (Provincia di Sassari), di proprietà o già di proprietà:

a) della Anglo Italiana della Punta Sardegna S.P.A. e della Anglo Italiana della Costa Smeralda S.P.A. incorporata alla precedente, giusta atto notaio Marini di Roma in data 8/11/67 – rep. n. 4323 – racc.481, reg.to a Roma il 22.11.1967 al n. 13710 – modo l – 711m – vol. 902;

b) della zona in origine denominata Porto Rafael; contraddistinti all’origine in catasto del Comune di Palau, rispettivamente:

a: foglio 3 particelle 1-2-3-7-8-9-10-11-12-14- 15-16-17-18-28-29-30-31-32-33-34-35-60-69- 87-88-91-92-52-57=.

b: foglio 3 particelle: 13-19-26-45-46-47-48- 49-50-51; nonché tutte le particelle da queste derivanti per successivi frazionamenti; confinante il tutto, nel suo complesso, con: strada Militare Monte Altura, proprietà Cuccu Liliosa, Mare Mediterraneo, Demanio Militare, proprietà Cudoni Giovanni, proprietà Eredi Ciboddo, Demanio Marittimo; come delimitato, da una linea tratteggiata, nella planimetria che si allega al titolo.

Art. 2. – Il Consorzio ha sede in Palau (Sassari) Località Punta Sardegna.

Art. 3. ” La durata del Consorzio è fissata fino al 11.07.2010 e comunque fino a quando il Comune di Palau o altro Ente Pubblico non avrà o non avranno assunto direttamente tutti i servizi previsti dal piano di lottizzazione convenzionale, in tal caso l’Assemblea straordinaria dovrà provvedere allo scioglimento o alle necessarie modifiche statutarie.

Oggetto del Consorzio

Art. 4. – Il Consorzio ha lo scopo di provvedere a:

a) manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, delle strade costruite o costruende dai soggetti lottizzatori di cui all’art. 1 e che verranno da questi ultimi consegnate gradualmente al Consorzio stesso.

b) servizio di acquedotto: il Consorzio potrà gestire direttamente, in tutto o in parte, il servizio di acquedotto. Qualora esso venga gestito da terzi, spetterà al Consorzio di trattare il contratto-tipo di fornitura nell’interesse dei singoli consorziati.

c) costituzione e gestione di tutti quei servizi di interesse comune e generale che si rendessero necessari ed utili all’abbellimento ed al miglior godimento delle proprietà consorziate.

d) costruzione e gestione di tutte quelle opere o servizi che le competenti Autorità dovessero richiedere, nei modi di legge.

Le iniziative sopraindicate dovranno essere di volta in volta deliberate ed approvate dall’assemblea che ne stabilirà le relati ve tabelle contributive con le maggioranze previste dalla legge e dagli articoli che seguono.

e) Il Consorzio ha inoltre lo scopo di redigere un Regolamento Consortile Interno ed i regolamenti per gestioni speciali che recepiscano tutta la normativa in materia di vincoli, servitù, obblighi e disposizioni varie contenuti nei singoli atti con i quali i primi lottizzanti hanno venduto e venderanno i singoli lotti di terreno ai rispettivi attuali e futuri proprietari eventuali.

La formulazione di tali regolamenti è demandata al Consiglio di Amministrazione, mentre la approvazione è demandata alla Assemblea ordinaria.

f) il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari nonché gli atti economici che si renderanno necessari per il migliore sviluppo e la migliore conservazione della zona e quindi per la realizzazione delle sue finalità.

A tal fine assume la rappresentanza dei Consorziati nei rapporti con i terzi, in modo particolare per eventuali convenzioni relative alla gestione dei servizi, da stipularsi con Enti Pubblici e Privati.

Assemblea generale

Art. 5. – L’Assemblea generale rappresenta la totalità dei Consorziati. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese a norma di Legge e dello statuto, sono obbligatorie per tutti i Consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 6. – L’Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Presidente una volta l’anno, preferibilmente nel mese di agosto, per l’esame del rendiconto dell’esercizio precedente, del preventivo per l’esercizio successivo e delle altre materie devolute alla Sua competenza. È convocata, inoltre, ogni qual volta il consiglio di amministrazione ne ravvisi l’opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Consorziati. L’avviso di convocazione deve essere inviato per lettera raccomandata, da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza, al domicilio che ogni Consorziato ha l’obbligo di preventivamente dichiarare; dovrà contenere inoltre 1’elenco degli argomenti all’ordine del giorno e dovranno essere allegate: copia del consuntivo e copia del preventivo. Dovrà inoltre essere indicato il numero dei voti di cui dispone il Consorziato.

Art. 7. – L’Assemblea generale Straordinaria sarà convocata, con le stesse modalità indicate nell’articolo precedente, ma con avviso da spedire almeno quaranta giorni prima, salvo casi di urgenza; ogni qual volta il Consiglio di amministrazione ne ravvisi l’urgenza o l’opportunità, o sia prevista dalla legge per la materia da trattare, o ne sia fatta richiesta da tanti Consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispone l’universalità. Sarà comunque di competenza dell’Assemblea straordinaria qualunque innovazione nei servizi e qualunque esecuzione di opere che comportino innovazioni di carattere patrimoniale al fondo consortile o ai rapporti contributivi con singoli Consorziati o parte di essi, a parziale deroga alle norme contributive generali.

Art. 8. – Ogni deliberazione dell’Assemblea dovrà risultare da apposito libro dei verbali e ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario nominati di volta in volta dall’ Assemblea, prima dell’inizio della discussione. Copia di ogni verbale andrà rimessa a ogni Consorziato entro trenta giorni dall’adunanza.

Art. 9. – Ogni proprietario consorziato, purché in regola con il pagamento dei contributi e di quanto altro dovuto al Consorzio, ha diritto ad un voto per ciascun millesimo attribuitogli, sulla base del riparto effettuato tra i consorziati secondo le seguenti tabelle:

1 – Area vincolata ai fini dell’edificabilità (lotto edificabile o edificato) 20%

2 – Quota utilizzata dell’area di CUI sopra (parziale o totale del lotto edificabile) 79%

3 – Area non edificabile 1 %

intendendo:

1- per area vincolata la superficie derivante dalla divisione del volume assegnato per l’indice di edificabilità del lotto che può essere utilizzato in tutto o in parte mediante edificazione totale o parziale.

2 – per quota utilizzata dell’area di cui sopra, la superficie derivante dalla divisione del volume effettivamente realizzato per l’indice di costruibilità del lotto.

3 – per area non edificabile, la differenza tra la superficie del lotto al netto delle aree da cedere al Comune e 1’area vincolata ai fini dell’edificabilità.

Le liste degli aventi diritto al voto verranno fornite ed aggiornate almeno due mesi prima della data di convocazione dell’Assemblea di Bilancio di cui al successivo articolo 28, a cura del Consiglio di Amministrazione e pubblicate nell’albo del Consorzio.

Il Bilancio consuntivo verrà approvato ed il relativo conguaglio di oneri verrà addebitato sulla base delle liste di voto dell’esercizio precedente.

Art. 10. – Ogni Consorziato potrà farsi rappresentare per mezzo di delega scritta. In caso di voti assegnati a pluralità di persone, partecipa all’assemblea una sola di queste che rappresenta l’intera unità immobiliare.

Art. 11. – L’Assemblea Ordinaria è costituita regolarmente, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Consorziati e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea. In sede di seconda convocazione, che può essere fissata in ora successiva dello stesso giorno l’assemblea delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti e dei voti rappresentati.

Art. 12. – L’Assemblea straordinaria è costituita regolarmente con le stesse modalità di cui all’ articolo precedente e delibera validamente con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino il 50% più uno dei voti di cui dispone l’universalità del Consorzio quali risultano dall’ultima lista annualmente pubblicata nei modi di cui all’art. 9, ed il 30% dei Consorziati, tra presenti e rappresentati.

In seconda convocazione 1’Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti rappresentati in assemblea, risultante dalla applicazione dell’art. 9 .

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TITOLO IV. – Amministrazione

Art. 13. – Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli Amministratori possono essere anche non membri del Consorzio. La nomina degli Amministratori è di competenza dell’ Assemblea ordinaria salvo per i primi Amministratori che verranno nominati in sede di atto costitutivo.

Art. 14. – Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente ed un Consigliere delegato e nomina un Segretario del Consiglio, che può essere scelto anche all’infuori dei propri membri.

Art. 15. – Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà consortili che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea.

Art. 16. – La firma consortile e la rappresentanza del Consorzio in giudizio sono devolute al Presidente e al Consigliere Delegato disgiuntamente.

Art. 17. – Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente, o in caso di impedimento, il Consigliere Delegato, lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori. Le convocazioni saranno fatte del Presidente o dal Consigliere Delegato in luogo designato nell’avviso di convocazione, avviso che dovrà pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 18. – Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, è preponderante il voto del Presidente.

Art. 19. – Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare dall’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso.

Art. 20. – È in facoltà dell’Assemblea ordinaria, ave l’entità del bilancio lo giustifichi, di istituire un Collegio Sindacale di tre membri più due supplenti, che verrà eletto e durerà in carica come il Consiglio di Amministrazione, e opererà secondo le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Contabilità e ripartizione oneri

Art. 21. – Tutti i consorziati contribuiscono alla gestione del Consorzio in una duplice forma:

a) con il versamento di quote per la costituzione di un fondo comune;

b) con versamento di quote ordinarie.

Ambo le contribuzioni sono commisurate al numero globale di voti di cui dispone il singolo Consorziato nei modi di cui al successivo articolo.

Art. 22. – Il singolo Consorziato dovrà versare all’atto dell’adesione al Consorzio:

a) un contributo al fondo comune di lire lO per metro quadrato posseduto;

b) un secondo contributo al fondo comune predetto proporzionato alla cubatura dell’immobile che insiste sul terreno ed in ragione di metri cubi moltiplicato per cinque moltiplicato per lire dieci.

Ove il Consorziato costruisca dopo avere aderito al Consorzio, dovrà integrare il contributo di cui in a) con il relativo contributo di cui in b) all’atto dell’inizio dei lavori, calcolato sulla base della cubatura indicata dal progetto, salvo conguagli a misura al termine dei lavori.

Art. 23. Alle spese di gestione del Consorzio, debitamente approvate dall’Assemblea, il singolo consorziato contribuirà mediante versamento anticipato dell’intero importo dovuto sulla base del preventivo approvato dall’Assemblea e nella percentuale risultante dalle liste annualmente aggiornate dal Consiglio di Amministrazione. Quest’ultimo, ave lo ritenga opportuno per la buona gestione del Consorzio, potrà richiedere un anticipo SUI contributi dell’anno in corso, non deliberati, nella misura del 50%, calcolata sulla base del conto preventivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea. Eventuali conguagli risultanti dalla approvazione del conto consuntivo dovranno essere comunicati entro cinquanta giorni dalla approvazione stessa.

Art. 24. – Il Consiglio di Amministrazione proporrà criteri di riparto e di riscossione difformi da quelli di cui al precedente art. 22, per oneri provenienti da opere che vadano a beneficio di una parte soltanto dei consorziati, nel senso di proporzionare con criterio da prescegliersi di volta in volta le spese inerenti ai benefici effettivamente ricevuti da ciascun consorziato.

Art. 25 – Il trasferimento della proprietà del terreno e degli immobili consorziati comporta trasferimento delle relative quote e voti consorziati con tutte le obbligazioni e diritti che ne discendono, impegnandosi, i vari consorziati, ad includere negli atti di vendita idonea clausola da trascriversi.

Art. 26. – Ogni consorziato è tenuto a versare le proprie quote entro giorni cinquanta dalla richiesta da parte degli Amministratori. Gli inadempienti saranno tenuti al pagamento degli interessi di prime-rate applicate dalla Banca di Sassari ai migliori clienti, decorrenti dal 51 (cinquantunesimo) giorno e fino alla data dell’ effettivo pagamento. Il consorziato subentrante sarà obbligato solidalmente col suo dante causa per le obbligazioni assunte da quest’ultimo.

Art. 27. – I contributi al fondo comune, la contribuzione ordinaria, le penali, le somme comunque riscosse dal Consorzio, i beni acquistati, le opere ed i manufatti esistenti al di sopra o al di sotto delle sedi stradali, e quelli eseguiti in futuro, come pure gli eventuali totali o parziali impianti di fognatura, concorrono a formare il fondo consortile.

Art. 28. – L’esercizio finanziario del Consorzio si chiude al 30 aprile di ciascun anno. Alla fine dell’ esercizio consortile il Consiglio di Amministrazione provvede alla stesura di un rendiconto e di un bilancio di previsione da sottoporre all’ Assemblea entro un termine di quattro mesi.

Scioglimento e liquidazione

Art. 29. – Addivenendosi allo scioglimento del Consorzio l’Assemblea straordinaria stabilirà i criteri di ripartizione fra i consorziati, del fondo consortile e ogni altra modalità per la liquidazione, nominando altresì uno o più liquidatori, e fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 30. – I consorziati con la loro adesione al Consorzio si impegnano, in caso di controversia con altro consorziato, a sottoporre la controversia stessa (purché concernente questioni di carattere consortile) ad arbitrato, nominando come terzo arbitro il Presidente del Consorzio.

Art. 31. – Per ogni controversia tra il Consorzio e i consorziati, è competente il Foro di Tempio Pausania.

Art. 32. – Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.